LA MATERNITA’
La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un’adeguata assistenza. Il diritto al congedo di maternità e l’astensione anticipata dal lavoro per motivi di salute, previsti precedentemente solo per le lavoratrici dipendenti, è stato esteso a tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione ecc.) con determinati requisiti contributivi, non iscritte ad altra forma di previdenza e non titolari di pensioni.
La Finanziaria per il 2008 ha elevato a cinque mesi il congedo di maternità/paternità per i genitori adottivi, non ponendo più limiti riguardo all’età del bambino adottato.
INDENNITA’ DI MATERNITA’
La madre lavoratrice dipendente e la lavoratrice iscritta alla Gestione separata dell’Inps hanno diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (astensione obbligatoria) e nei periodi compresi tra la data presunta e la data effettiva del parto. Durante questo periodo è previsto il pagamento di un’indennità sostitutiva della retribuzione.
La libere professioniste iscritte alla Gestione separata possono usufruire del congedo per maternità e l’effettiva astensione è requisito indispensabile per usufruire dell’indennità. Le lavoratrici iscritte ad una delle gestioni previste per i lavoratori autonomi (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali artigiane, commercianti) non hanno l’obbligo di astensione dal lavoro ed hanno diritto all’indennità per maternità per i due mesi precedenti la data effettiva del parto e per i tre mesi successivi alla data stessa.
LA FLESSIBILITA’
Le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l’assenza dal lavoro prima della data presunta del parto, usufruendo della flessibilità e prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.
- Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti);
- Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che non siano titolari di pensione e non siano iscritte ad altre forme previdenziali e che versino, dal 1° gennaio 2009, l’aliquota del 25,72%;
- Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole professionali, artigiane e commercianti).
- Al padre, lavoratore dipendente, in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre).
QUANTO SPETTA
L’indennità economica pagata dall’Inps alle lavoratrici dipendenti è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera percepita nell’ultimo mese di lavoro. Alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata è pagata un’indennità pari all’80% ad 1/365 del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità. Alle lavoratrici autonome spetta un’indennità pari all’80% della retribuzione convenzionale.
L’indennità viene corrisposta anche in caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione.
ADOZIONI
La legge Finanziaria per il 2008 ha introdotto importanti novità: in caso di adozione o affidamento preadottivo, l’indennità di maternità spetta per cinque mesi, anziché tre, dall’ingresso del minore in Italia o in famiglia e senza limiti di età dello stesso. Le nuove regole si applicano per le adozioni nazionali e internazionali avvenute dal 1° gennaio 2008 in poi. Il congedo spetta al padre se la madre lavoratrice non ne usufruisce e, nel caso di adozione internazionale, si può richiedere anche per i periodi di permanenza all’estero.
Per ottenere l’indennità di maternità:
- Le lavoratrici dipendenti devono presentare la domanda sia agli uffici Inps di residenza (o domicilio abituale) sia al datore di lavoro, di regola prima dell’inizio del congedo;
- Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata devono presentare domanda agli uffici Inps di residenza (o domicilio abituale) e, ove esistente, al committente, di regola prima dell’inizio del congedo;
- Le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole professionali) devono presentare la domanda, dopo il parto, solo all’ufficio Inps di residenza (o domicilio abituale).
La domanda può essere anche inviata per posta o presentata tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it alla sezione moduli. Alla domanda deve essere allegato in busta chiusa il certificato medico di gravidanza contenente la data presunta del parto e la documentazione indicata nel modulo di domanda.
IL CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa)
Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro anche contemporaneamente , ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.
In caso di adozione o affidamento i genitori possono utilizzare il congedo parentale entro gli otto anni dal momento dell’ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottato/affidato. Il padre può usufruire del congedo parentale anche nel periodo di maternità oppure durante i riposi giornalieri per allattamento della madre. La legge, a partire dal 1° gennaio 2007, ha previsto anche per alcune categorie di lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata (collaboratori a progetto, titolari di assegni di ricerca e collaboratori coordinati e continuativi presso la PA), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la possibilità di usufruire di un congedo parentale di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Anche le lavoratrici autonome possono usufruire del congedo parentale, per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l’obbligo di astensione dal lavoro. Ai padri lavoratori autonomi non è riconosciuto il diritto al congedo parentale.
QUANTO SPETTA
L’indennità, pari al 30% della retribuzione media giornaliera o della retribuzione “convenzionale”, spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall’ingresso in famiglia).
In caso di superamento dei sei mesi e dal compimento del terzo anno fino agli otto anni di età del bambino, l’indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data (per il 2009 questo tetto è pari a 14.891,50 euro).La domanda va presentata all’Inps e al datore di lavoro.
I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione moduli).
CHI PAGA
L’indennità di maternità obbligatoria o di congedo parentale, generalmente, per i lavoratori dipendenti è anticipata in busta paga dal datore di lavoro. Per alcune tipologie di lavoratori (es. operai agricoli, colf e badanti, lavoratori stagionali, disoccupati o sospesi, iscritti alla Gestione Separata) l’indennità è corrisposta direttamente dall’Inps secondo la modalità di pagamento indicata in domanda (bonifico postale o accredito su conto corrente bancario o postale).
ASSEGNI PER LA MATERNITÀ
La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che non hanno diritto all’indennità di maternità o ne hanno diritto in misura inferiore rispetto all’assegno.
- L’assegno dello Stato, è previsto per la madre che:
1. ha un rapporto di lavoro in essere e una tutela economica per la maternità ealmeno 3 mesidi contribuzione nel periodo compreso fra i9 e i 18 mesi precedentila nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento),ma non abbia raggiunto i requisiti per l’indennità di maternità o questa risulti di importo inferiore all’assegno(in questo caso spetta la differenza).
2. si è dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbiaalmeno 3 mesidi contribuzione nel periodo compreso fra i9 e i 18 mesiprecedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
3. precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell’Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché tra l’ultimo giorno di godimento della prestazione e la data del parto (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato) non sia trascorso un determinato periodo di tempo superiore alla durata della prestazione percepita e, comunque, un periodo superiore a nove mesi. La domanda va presentata all’ufficio Inps di residenza della madre. Il modulo è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione moduli. - L’assegno dei Comunidi residenza spetta alla madre il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall’ISE (per il 2009 è di 32.222,6 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio Comune di residenza e non è richiesto alcun requisito contributivo e/o lavorativo. Nel caso in cui la madre hadiritto ad un trattamento economico di maternità inferiore rispetto all’assegno, viene corrisposta la differenza. Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento e vengono pagate dall’Inps secondo la modalità indicata dal richiedente (conto corrente bancario o postale o assegno bancario o postale).